La nuova legittima difesa
La nuova legittima difesa fa discutere non soltanto per l’individuazione di un momento specifico in cui parrebbe sempre configurarsi (l’aggressione in tempo di notte) ma perché in sostanza stabilisce che chiunque detenga legittimamente un’arma e si senta aggredito o minacciato nella propria abitazione o nel luogo di lavoro, o crede minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire anche uccidendo, perché la sua reazione appare comunque proporzionata.
La modifica degli art. 52 e 59 del Codice Penale allarga dunque i confini di applicabilità della legittima difesa e lo fa proprio in un momento in cui la sovraesposizione mediatica alla cronaca nera e la costante rappresentazione del crimine, hanno contribuito non solo a rafforzare il senso di insicurezza, ma anche ad amplificare il clamore intorno ai fenomeni criminali.
Ciò può risultare dunque pericoloso perché la percezione più diffusa e generalizzata del rischio di vittimizzazione accompagnata da stati di ansia, controllo ossessivo, sfiducia nel prossimo, nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine può indurre allo sviluppo di dinamiche persecutorie che predispongono più facilmente all’iniziativa personale.
La nuova discrezionalità giuridica nell’esercizio dell’autotutela può dunque non solo modificare radicalmente la posizione della potenziale vittima, configurando in essa un ruolo più organizzato nella gestione della situazione di crisi, ma arriva addirittura paradossalmente a giustificare esiti tragici mossi proprio dai meccanismi della paura.
É lo stato di turbamento psichico che, infatti, può innescare anticipatamente la reazione difensiva anche in assenza di una reale inevitabilità della minaccia e ciò potrebbe addirittura giustificare con molta facilità una vittima di rapina in possesso di un’arma da fuoco che, trovandosi a dover prendere una decisione in poche frazioni di secondo ed in stato di stress, compie un omicidio evitabile.
L’esercizio della legittima difesa é in realtà un evento complesso e plurideterminato, che scaturisce da una sequenza articolata di circostanze, intenzionalità e azioni umane in cui i fattori e le variabili che intervengono sono molteplici.
Non si comprende, per tali ragioni, né la disposizione in sé, né il perché si sia voluto a tutti i costi introdurre un tale tipo di “aggiustamento” normativo che pare in verità una brutta emulazione di una cultura americana sull’uso delle armi a sua volta anacronistica, perché fondata su un emendamento risalente alla guerra di secessione.