La tortura tra passato e presente
di Marino D’Amore e Chiara Penna
La nostra società attualmente è attraversata da continui mutamenti, costellati, talvolta sincronicamente, da regressioni culturali ed evoluzioni tecniche. Ne è un esempio rappresentativo l’uso della tortura che accompagna da millenni l’umanità. Oggi la tortura dispone di strumenti moderni ed ingegnosi, che tuttavia si rifanno alla barbarica tradizione di un passato che evita la sua obsolescenza, ricotestualizzandosi in ambito tecnologico, ma conservando mezzi e fini perseguiti: intimidire, estorcere informazioni, ostentare potere, annichilendo il nemico.
Ma facciamo un piccolo excursus storico per capire il reale peso del fenomeno che, come vedremo, sembra inciso nel DNA dell’essere umano.
Le prime tracce di questa pratica risalgono già agli antichi Egizi, che fin dal XX secolo a. C., usavano metodi violenti come le frustate o le bastonate, per intimorire, punire o semplicemente far confessare i nemici o chi avesse commesso un reato.
Ma fu con i Greci, e soprattutto con i Romani, che la tortura diventò parte integrante del background socioculturale delle rispettive società: non a caso l’etimologia della parola tortura proviene dal latino torquere (torcere il corpo). Inizialmente praticata sugli schiavi (per i liberi la credibilità era legittimata dal giuramento) poi si estese con l’assolutismo imperiale: fu utilizzata sui rei di lesa maestà, sugli aruspici e sui bugiardi (la bocca della verità). La tortura si declinava secondo diverse modalità: gli schiavi che avevano tentato di fuggire erano marchiati a fuoco sulla fronte; sotto il regno dell’imperatore Costantino al servitore colpevole di aver sedotto un uomo o una donna liberi (i liberti) veniva versato piombo fuso in gola.
La tortura diventò quindi uno strumento giudiziario perfettamente legale, utile a raggiungere scopi necessari al dibattimento processuale: la confessione era indispensabile, nel diritto romano, per formulare una condanna. La flagellazione, ad esempio, con la frusta formata da lunghe cinghie di pelle di bue che tagliavano come un coltello, era la più utilizzata. La stessa crocifissione (cruciare significava “tormentare”) era una delle terribili alternative in questa escalation recrudescente di violenza ammantata di giustizia e legalità.
I barbari, invece, non praticavano torture. Utilizzavano però un modo molto cruento per provare la colpevolezza di un accusato: l’ordalia. In caso di dubbio su una presunta colpevolezza, solo chi riusciva a tenere nel palmo della mano un ferro rovente o a immergere il braccio in un paiolo di acqua bollente, dimostrava la propria innocenza. La tortura ebbe una progressiva evoluzione nonché una proporzionale diffusione durante il Medio Evo e poi nel Rinascimento.
La rinascita e lo sdoganamento del diritto romano, alla fine del XII secolo, riportò in voga la tortura come strumento giudiziario, parte integrante del know-how giurisprudenziale posto in essere dalle istituzioni giudiziarie e religiose del tempo (sia per fini meramente punitivi, sia per ottenere confessioni).
Molte e deprecabili erano le tecniche:
- la più comune era quella della “corda”, che consisteva nel sollevare dal suolo il sospetto con una corda, appunto, legata ai polsi facendo poi precipitare il malcapitato da varie altezze, disarticolando gli arti superiori;
- la “stanghetta”, con cui si comprimeva la caviglia fra due tasselli di metallo fino a spezzarla;
- “le cannette” inserite fra le dita delle mani e poi strette con cordicelle fino allo spezzamento delle falangi;
- le tenaglie roventi con le quali si strappavano le carni;
- la “pera”: uno strumento che veniva impiegato il più delle volte per via orale, ma anche nel retto e nella vagina. Questo strumento veniva aperto con un giro di vite e i segmenti che la componevano si allargavano sempre di più fino a slogare la mandibola o a mutilare qualsiasi altra cavità;
- la tortura dell’acqua: essa consisteva nel far ingerire con la forza diversi litri d’acqua attraverso un imbuto per poi percuotere l’addome gonfio con dei bastoni, lacerando tessuti e organi interni.
La vasta gamma dell’orrore annoverava anche il triangolo, la garrotta, l’impalamento, la sedia della strega, la ruota; ma non tutti i tribunali applicavano questi sistemi in modo abituale, almeno fino al 1252, quando papa Innocenzo IV ne autorizzò ufficialmente l’uso nei processi contro gli eretici, quando vi erano forti dubbi e contraddizioni sulle confessioni dell’imputato.
Tuttavia alla tortura si ricorreva solo in casi eccezionali: spesso era sufficiente la sola minaccia del supplizio; in ogni caso i manuali dell’epoca raccomandavano che venisse praticata in maniera limitata, senza menomare la vittima in modo permanente, e, soprattutto, venne stabilito che ogni sessione di tortura non dovesse durare più di 10 minuti. Alla fine, se l’eretico confessava, doveva pentirsi davanti alla comunità con un “atto di fede” indossando un saio nero con un alto copricapo. Qualora l’abiura non avvenisse vi erano altre alternative: il carcere a vita o il rogo, per gli eretici recidivi o gravi, con quest’ultimo si bruciava il corpo della vittima su un palco appositamente costruito e pubblicamente, in segno di ammonimento, affinché, secondo la credenza, il condannato non potesse più risorgere dopo il Giudizio universale.
L’Inquisizione romana, tra il 1542 e il 1761 mandò al rogo 97 persone, fra cui il filosofo Giordano Bruno che non volle rinnegare le proprie idee.
Il quadro culturale iniziò a cambiare con l’Illuminismo. Cesare Beccaria nel trattato “Dei delitti e delle pene” (1764) condannò la tortura come prassi inutilmente anacronistica e crudele: “Se un delitto è certo, inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi torturare un innocente perché tale è secondo le leggi un uomo i cui delitti non sono provati”. Il primo Paese a ripudiare la tortura fu la Prussia nel 1740; alla fine del secolo la Rivoluzione francese ribadì i diritti dell’uomo anche quando fosse un presunto colpevole. Ma la “ragion di Stato” prevalse anche sull’egualitarismo: nel 1800 la polizia francese cominciò a usare varie droghe negli interrogatori per far confessare i criminali.
Il secolo scorso è stato uno dei più bui della storia per il ricorso alla tortura. Nella I guerra mondiale (1914-1918) i turchi compirono atti efferati nei villaggi armeni: alle donne, dopo essere state violentate anche da 40 soldati, venivano strappate le unghie e asportati i seni; agli uomini erano amputati i piedi e nei moncherini erano inseriti chiodi da ferratura per cavalli.
In Unione Sovietica (1919-1950), molti religiosi, preti e vescovi, furono bruciati vivi; agli ufficiali che si opponevano al regime venivano tagliati i testicoli, sfregiato il volto, cavati gli occhi e tagliata la lingua. Questa sorte toccò anche, durante la II guerra mondiale, a molti prigionieri di guerra tedeschi. Spesso nei gulag le vittime venivano trafitte con una baionetta nello stesso punto, lentamente, anche 15 o 20 volte. Ad alcune vittime, ulteriore recrudescenza del fenomeno, veniva iniettata polvere di vetro nel retto.
Come è tristemente noto i nazisti, dal 1933 al 1945, trasformarono la tortura in un crudele progetto di massa: deportarono nei campi di sterminio ebrei, zingari, omosessuali e dissidenti politici per sterminarli sistematicamente. Li picchiavano con pesanti bastoni, spegnevano le sigarette sui genitali, strappavano le unghie; inoltre i prigionieri erano usati come cavie umane per atroci esperimenti: riduzione di ossigeno e di pressione atmosferica, congelamento e raffreddamento prolungato, prove di sterilizzazione e castrazione. E prima ancora di distruggerne i corpi, i nazisti, mettendo in atto un ulteriore declinazione psicologica della tortura, annientavano le anime dei prigionieri: sostituivano i loro nomi con numeri, li costringevano a lavori massacranti e inutili, fino ad alienarli, cancellandone la dignità e imponendo il desiderio della morte come fine di quell’assurdo supplizio.
La storia, tuttavia, non ha insegnato nulla. Nel 1963, durante la guerra fredda gli Usa, ossessionati dallo spionaggio, misero a punto un vero e proprio manuale sull’interrogatorio, il “Kubark”, basato sul modello delle 3 D:
- dependency (dipendenza),
- debility (debilitazione),
- dread(terrore).
Per far confessare i prigionieri si manipolavano le funzioni vitali con privazioni sensoriali (buio o luce artificiale continua; nessun suono o reiterazione di suoni ossessivi); indebolimento fisico; droghe e vari tipi di altre prevaricazioni fisiche (stare in piedi per ore in posizioni scomode). Il tutto con l’ulteriore, crudele, accorgimento di non lasciare tracce riscontrabili a un esame medico.
Il manuale fece scuola in tutti i conflitti successivi: già nel 1973 Amnesty denunciava che la tortura era diventata “un fenomeno internazionale: esperti stranieri girano da un Paese all’altro, scuole di tortura illustrano e dimostrano i vari sistemi, il moderno armamentario della tortura viene esportato da un Paese all’altro” in una sorta di franchising del dolore.
L’intento era non solo far soffrire, ma soprattutto annullare la volontà dei prigionieri.
Così la tortura è diventato un metodo globale e condiviso. Fu usata nella guerra del Vietnam (anni ’60) dai militari Usa, nella Grecia dei Colonnelli (anni ’60), nella Gran Bretagna impegnata contro i separatisti dell’Ira (anni ’70) fino ad arrivare alla Cambogia: durante il regime di Pol Pot (1976- 1979), gli oppositori erano torturati con schegge di vetro o puntine di grammofono infilate sotto le unghie. Le vittime erano picchiate con il guanto di ferro, la cui superficie esterna era ricoperta di chiodi. Un altro metodo era far stendere il prigioniero a terra supino: 4 uomini gli tenevano ferme le spalle e la testa, il collo gli veniva tirato, mentre un quinto uomo lo colpiva, sul collo, col calcio di una rivoltella o con una mazza fino a fargli uscire il sangue dalla bocca e dalle narici. Molti erano ustionati con acqua bollente.
Gli ultimi orrori, in ordine di tempo, sono le camere della tortura argentine (1976-1983) e cilene (1973-1990) nelle quali si utilizzava molto l’elettricità: gli aguzzini collegavano la batteria di un’auto ai genitali o ai capezzoli delle vittime, costrette, inoltre, a continue docce gelate. I cadaveri, o i prigionieri agonizzanti, venivano fatti sparire gettandoli nell’oceano dagli aerei.
È possibile calcolare quanto la tortura sia praticata oggi? Assolutamente no, ma siamo nell’ordine di migliaia di casi secondo Amnesty International. I più noti sono venuti a galla dall’inferno del carcere di Abu Ghraib (Iraq): scosse elettriche, pestaggi, umiliazioni sessuali. Per non parlare del carcere Usa a Guantanamo, dove 460 persone sono recluse, senza processo né accuse, in condizioni inumane, con casi di suicidio sempre più frequenti. Eppure questa è solo la punta di un iceberg: in 104 Paesi (su 190) si tortura ancora per estorcere confessioni, punire ipotetici criminali, imporre la disciplina. La lotta contro il terrorismo non è la motivazione più frequente: in molti Stati (Cina, Russia, Paesi islamici) i diritti umani sono un mero cavillo burocratico da non considerare nel perseguire i propri intenti.
Anche i sedicenti paesi democratici hanno un lato oscuro. Nel dossier di Amnesty figurano infatti molte nazioni europee. Compresa l’Italia, dove l’episodio più grave riguarda i 59 poliziotti accusati di violenze contro i manifestanti di Napoli (marzo 2001) e Genova (luglio 2001: quasi 100 feriti, di cui 3 in coma). Ancora più preoccupanti le situazioni strutturali: la fatiscenza e l’inadeguatezza delle carceri e dei centri di permanenza temporanea e assistenza (Cpta) per immigrati ne sono una prova evidente. Nelle prigioni italiane, oltre a episodi di maltrattamento da parte di agenti, il sovraffollamento e l’assistenza sanitaria insufficiente, l’uso illegale di sedativi senza prescrizione medica sono equiparati a torture, tanto da aver causato, anche in questa casistica, diversi suicidi.
Insomma la storia non rappresenta un insegnamento, il passato viene lasciato cadere nell’oblio della “ragion di stato”. l’evoluzione del genere umano appare impermeabile alla stabilizzazione di una coscienza etico-morale da questo punto di vista, infatti invece di condannare e eliminare tali aberrazioni le modernizza, le declina del contesto storico di appartenenza e le perpetua in una progressiva e inarrestabile escalation di violenza gratuita e irrazionale.
Il reato di tortura nell’Ordinamento Italiano
La storia del reato di tortura in Italia inizia il 3 novembre del 1988, con la Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Il documento delle Nazioni Unite sanciva agli artt. 2 e 4 che ogni Stato aderente avrebbe dovuto adottare – testualmente-: “provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari” al fine di “impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione” e avrebbe dovuto provvedere affinché qualsiasi atto di tortura costituisse reato “a tenore del suo diritto penale”.
In oltre trent’anni, però, nessuna norma di Diritto penale è stata introdotta in tal senso, tanto che la mancanza di un reato specifico nel nostro ordinamento è stata più volte sanzionata a livello internazionale.
Raccomandazioni sono, infatti, giunte del Comitato ONU contro la tortura e dal Consiglio d’Europa e nelle osservazioni conclusive della sessione del Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del marzo 2017, veniva espressa apprensione per il fatto che il reato di tortura non fosse stato ancora inserito nel nostro Codice Penale.
Inoltre, il 22 giugno del 2017 la Corte europea dei diritti dell’uomo condannava l’Italia, definendo le sue leggi inadeguate a punire e prevenire gli atti di tortura commessi dalle forze dell’ordine.
La sentenza veniva emessa in seguito al ricorso presentato da 42 persone che la notte tra il 20 e il 21 luglio 2001 si trovavano all’interno della scuola Diaz di Genova quando ci fu la ormai tristemente nota e violenta irruzione della polizia. Una condanna analoga era stata, tra l’altro, già emessa dalla Corte di Strasburgo nel 2015, con la decisione sul caso proposto da Arnaldo Cestaro, un manifestante sessantenne all’epoca del G8 del 2001, anche lui vittima del pestaggio da parte delle forze dell’ordine nella scuola sede del Genoa Social Forum.
Forse proprio per questa urgente e stringente necessità si è dunque arrivati all’approvazione, il 26 giugno 2017, di un testo che però stravolge completamente la ratio di quello originariamente presentato nel Luigi Manconi nel Marzo 2013, tanto da renderlo per molti giuristi totalmente efficace.
Il disegno di legge era infatti in sostanza composto da quattro articoli, introduceva il reato di tortura in modo molto diretto e aderente a quanto statuito dalle Nazioni Unite e lo rendeva punibile con la reclusione da 4 a 10 anni.
Nello specifico il primo articolo, recitava: <<Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente>>.
Il testo oggi approvato, invece, statuisce:<<Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo>>.
Altre novità sono:
- l’ Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura ( 613-ter) che applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio <<…il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso>>;
- la modifica all’ 191 c.p.p. in tema di prove illegittimamente acquisite che prevede il nuovo comma 2-bis relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale;
- il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato, quando vi siano “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura”; a tal fine si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
- l’esclusione dall’immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; in tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, in caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
Tralasciando queste ulteriori novità vale la pena soffermarsi in questa sede esclusivamente sulla disposizione che introduce il nuovo reato di tortura.
Nei vari passaggi, infatti, è evidente come il testo originale presentato nel 2013 sia molto cambiato in primo luogo perché, il reato è passato dall’essere un “reato proprio” – applicabile solo a persone con una certa qualifica, dunque un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – all’essere un “reato comune”, dunque applicabile a qualsiasi persona, mentre la possibilità che il reato sia commesso da pubblici ufficiali è inserita al secondo comma come aggravante.
In verità, però, come indicato dalla Convenzione delle Nazioni Unite, il reato di tortura dovrebbe servire a punire specificamente i casi di abuso di potere e non qualsiasi tipo di comportamento violento tra privati cittadini, che è già punito da altri reati.
Non solo, nel nuovo testo è paradossalmente nello stesso tempo attenuata l’aggravante di cui al secondo comma “nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”, rendendo di fatto inefficace la disposizione precedente.
In secondo luogo, il testo approvato in via definitiva dalla Camera prevede che il reato si verifichi in presenza di “violenze e minacce” al plurale – e non al singolare come nelle precedenti versioni del testo – e se “il fatto è commesso mediante più condotte”.
Questa differenza è sostanziale e di non poco conto, perché potrebbe non rendere applicabile la nuova legge in casi di singoli episodi di violenza, come in verità accaduto nella scuola Diaz.
Secondo alcune interpretazioni rilevate anche dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane tra l’altro, il requisito di “più condotte” porterebbe anche alla conseguenza di escludere la rilevanza penale come “tortura” di un’unica condotta protratta nel tempo.
Nella Convenzione ONU, al contrario, i trattamenti punibili sono quelli semplicemente individuati come inumani o degradanti, non occorrendo più condotte o contesti così precisi come quelli inspiegabilmente previsti dal nuovo reato introdotto nel nostro Codice Penale.
La terza problematica riguarda poi la parte in cui la norma prevede per la sua applicabilità il verificarsi di un fatto che cagioni “ acute sofferenze fisiche o psichiche” o un trauma psichico “verificabile”, aspetti questi evidentemente controversi e complessi da valutare in sede processuale.
Manca inoltre l’indicazione del dolo specifico o comunque dell’animus tipico di queste condotte, mentre il presentare in alternativa per il verificarsi della fattispecie le “ violenze o minacce gravi” e soprattutto l’agire “con crudeltà” cagionerà diversi problemi interpretativi per la loro definizione in riferimento ad ogni caso concreto che verrà sottoposto a giudizio.
Il reato di tortura, dunque, che avrebbe dovuto avere come fine quello di proteggere i cittadini dagli abusi di potere, con una norma così formulata, non consente affatto di colpire i soprusi purtroppo registrati nei confronti di persone detenute, arrestate o comunque in stato di inferiorità nei confronti di quella parte deviata dell’ autorità pubblica che non agisce nel rigoroso rispetto della legge.
Essa genera al contrario solo confusione, non essendo davvero in grado di costituire un efficace strumento di prevenzione e repressione a quegli odiosi episodi di violenza che minano gravemente la fiducia dei cittadini nelle forze di polizia e mettono in discussione le basi di un ordinamento democratico.